STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “Suryael Yoga School Napoli”
CF Suryael yoga school Napoli 95249020637
Articolo 1- Denominazione
E’ costituita, a norma del Titolo I, Cap. III , artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto, l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro.
L’Associazione è denominata “Suryael Yoga School Napoli ASD”.
L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 2 – Sede e Durata
L’Associazione ha sede in Napoli.
L’Associazione potrà aprire altre sedi distaccate (o secondarie) nel rispetto del Presente Statuto, dei Regolamenti associativi e delle decisioni degli organi amministrativi ed elettivi (Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo e Presidenza). L’eventuale cambio di sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutarie.
L’Associazione ha durata illimitata. L’Ente può essere sciolto per deliberazione dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto.
Articolo 3 – Scopi dell’Associazione
Scopo primario dell’Associazione è quello di promuovere attività e iniziative legate al miglioramento della condizione psico-fisica delle persone, in particolare mediante la divulgazione, la promozione e l’attuazione, dello studio, della pratica, dell’insegnamento e la diffusione dello Yoga nelle sue molteplici espressioni per contribuire alla crescita personale e civile dei propri soci garantendo pari opportunità tra uomo e donna.
L’Associazione ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l’Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della Ginnastica finalizzata al benessere e al Fitness e delle attività propedeutiche ad essa, e di tutte le attività delle discipline sportive ad essa collegate con particolare riferimento allo Yoga, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.
Inoltre l’Associazione si propone, mediante la pratica della disciplina Yoga nei suoi diversi ambiti e attraverso i benefici psicofisici ad essa correlati, di rivolgersi attraverso specifiche applicazioni dello yoga e attività ad esso correlate, a persone con “bisogni speciali” contribuendo a migliorarne la qualità della vita, la socializzazione, l’integrazione sociale, il miglioramento dello stato psicofisico.
L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà dar vita a seminari, stage relativi allo Yoga e ad altre discipline psicofisiche ed energetiche; attività di formazione e aggiornamento per insegnanti relative a Ginnastica finalizzata al benessere e al Fitness attraverso il metodo Yoga e ad altre discipline psicofisiche correlate; promozione di attività sportive dilettantistiche attinenti lo Yoga e generiche, promuovendo e organizzando manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, mostre, proiezioni di fotografie, filmati in ambito nazionale e altre attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con altri Enti aventi finalità similari. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
Articolo 4 – Associati – Requisiti e adesioni
L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.
– Possono essere Associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi e siano disposi a contribuire alla loro concreta realizzazione, che si riconoscono nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale.
– I minori di anni 18 possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
– Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.
Articolo 5 – Categorie di Associati
Gli Associati si distinguono in:
– fondatori: sono coloro che hanno fondato l’Associazione e che sottoscrivono l’Atto Costitutivo.
– ordinari: sono coloro che hanno fatto richiesta di divenire Associati successivamente alla fondazione dell’Associazione.
Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.
Articolo 6 – Modalità di adesione
Chi intende aderire all’Associazione deve presentare richiesta scritta tramite apposito modulo; tale richiesta dovrà successivamente essere valutata ed eventualmente approvata dal Consiglio Direttivo. Non è possibile ottenere lo status di associato contestualmente alla richiesta.
A seguito dell’accettazione l’Associato diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea alla prima convocazione ordinaria.
Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati
Fra gli associati esiste parità di diritti e di doveri. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.
E’ garantita l’uniformità dell’ambito del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa.
E’ sempre garantito il principio del voto singolo per ogni Associato.
Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.
Gli associati hanno diritto a:
– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
– partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti;
– partecipare all’Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
– discutere e approvare rendiconti;
– votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione.
Tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa alla scadenza prestabilita, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dell’Associazione.
Non è consentita l’attribuzione, a nessun titolo, agli associati di avanzi di gestione o di attività del patrimonio dell’associazione.
Articolo 8 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per:
– decesso;
– mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
espulsione o radiazione : L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all’Assemblea le azioni disciplinari nei confronti dell’Associato, mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
– inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
– denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
– attentare in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
– commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
– arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.
– La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restitu-zione di quanto versato all’Associazione.
– Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.
Articolo 9 – La quota Associativa
La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell’Associazione e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è rimborsabile.
La quota associativa ha un importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, non è rateizzabile ed è di importo uguale per tutti i associati.
La qualità di Associato, le relative quote ovvero il contributo associativo, non sono trasmissibili, né in alcun modo rivalutabili.
Articolo 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente e, ove siano nominati, il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
– il Segretario;
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. E’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi.
Articolo 11 – Assemblea degli associati
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci ai sensi dell’articolo 7, per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Articolo 12 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria a seconda delle materie da trattare. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, allorché il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.
Nella stessa lettera di convocazione dell’Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli associati non morosi, e in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati non morosi. L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati non morosi e delibera con la maggioranza più uno dei presenti, e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati non morosi e delibera con la maggioranza più uno dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
È ammessa la partecipazione degli associati anche tramite videoconferenza, utilizzando sistemi multimediali che consentano l’identificazione certa dei partecipanti (ad es. skype o sistemi similari) purché il Presidente ed il segretario designato alla verbalizzazione dell’adunanza si trovino nello stesso luogo fisico.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-presidente o da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità, ovvero in caso di assenza anche di tutti i Vice Presidenti, da altra persona appositamente eletta per alzata di mano tra i presenti.
Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, altra persona scelta dal Presidente dell’Assemblea, anche al di fuori degli Associati.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale, su apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Articolo 13 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto finanziario. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
Spetta all’Assemblea ordinaria dell’Associazione:
– approvare il rendiconto economico finanziario annuale predisposto dall’organo competente;
– approvare le linee generali del programma di attività;
– approvare eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– eleggere il Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri, alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi;
– deliberare sugli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo;
– quant’altro a essa demandato dalla Legge o dallo Statuto.
L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o almeno un decimo degli associati aventi il diritto al voto. L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’Assemblea straordinaria delibera in merito a:
– modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
– scioglimento dell’Associazione;
– devoluzione del patrimonio associativo.
Articolo 14 – Composizione e durata del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea degli Associati ed è composto da tre a cinque membri. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, potrà essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro 15 giorni.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente e un Segretario.
Tutte le cariche sociali sono liberamente eleggibili.
Articolo 15 – Riunioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo e all’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno da recapitarsi a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso vi siano più Vice Presidenti, da quello più anziano ovvero, in caso di assenza o impedimento dei Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di età.
Di ogni riunione viene redatto un processo verbale, su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 16 – Poteri e prerogative del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
– eleggere nel suo seno il Presidente, Vice Presidente, ed il Segretario dell’Associazione;
– le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
– le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e com-merciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
– le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
– la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
– la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
– la fissazione delle quote sociali e delle quote delle attività sportive, formative, didattiche, ricreative;
– la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
– la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
– la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
– ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;
– provvedere alla sostituzione per cooptazione, cioè all’interno dello stesso orga-no, dei membri del Consiglio Direttivo cessati dall’incarico;
– adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge;
– Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e as-sociazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promo-zione sportiva.
Articolo 17 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ha la firma sociale ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Al Presidente, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente provvede inoltre a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione e il buon funzionamento dell’Associazione.
Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare al Segretario o ad alcuno dei Vice Presidenti la pratica esecuzione di particolari mansioni od atti o categorie di atti rientranti nella sua competenza.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Decade per morte o dimissioni che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
Decade per morte, per dimissioni o per sfiducia da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 19 – Il Segretario
Il Segretario cura la struttura amministrativa e redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri sociali e trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle Assemblee.
Il Segretario, il quale cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
Il Segretario è il Tesoriere dell’Associazione.
finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e ci conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuano verifiche di cassa.
Articolo 20 – Patrimonio dell’Associazione ed esercizio sociale
Il patrimonio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:
– quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci e tesserati alla stessa Federazione o Ente di Promozione Sportiva;
– eventuali entrate di carattere commerciale;
– eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
– eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 21 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con la partecipazione e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
E su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori scelti anche al di fuori degli Associati, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso.
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 22 – Norme Finali e Clausola di rinvio
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.